Il Comitato permanente per la produzione biologica (SCOF) ha approvato, oggi, nuove le norme comunitarie per la produzione di “vino biologico”, che saranno pubblicate nelle prossime settimane sulla Gazzetta ufficiale dell'UE. In base al nuovo regolamento, applicabile a partire dalla vendemmia 2012, i viticoltori biologici potranno utilizzare il termine “vino biologico” sulle etichette.
Inoltre, l’etichetta deve riportare il logo biologico dell’UE e il numero di codice del competente organismo di certificazione e rispettare le altre norme in materia di etichettatura del vino.
Le norme attualmente in vigore, infatti, concernenti il “vino ottenuto da uve biologiche” non coprono l’intero processo di vinificazione.
Il settore vitivinicolo è l’unico al quale ancora non si applica integralmente la normativa dell’UE sulla produzione biologica, prevista dal reg. (CE) n. 834/2007. Si ricorda che attualmente non esistono norme dell’UE o definizioni applicabili al “vino biologico”. La certificazione biologica è prevista soltanto per le uve e attualmente la sola dicitura consentita è “vino ottenuto da uve biologiche”.
La nuova normativa in materia di vinificazione biologica introduce una definizione tecnica di vino biologico che è coerente con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica enunciati nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica.
Il regolamento stabilisce le tecniche enologiche e le sostanze autorizzate per il vino biologico. Una di queste norme fissa il tenore massimo di solfito per il vino rosso a 100 mg per litro (150 mg/l per il vino convenzionale) e per il vino bianco/rosé a 150mg/l (200 mg/l per il vino convenzionale), con un differenziale di 30mg/l quando il tenore di zucchero residuo è superiore a 2 g/l.
Il nuovo regolamento stabilisce l'insieme di pratiche enologiche e di sostanze, quali definite nel reg.(CE) n. 606/2009 relativo all’organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicolo, da utilizzare per i vini biologici. Ad esempio, non sono consentiti l’acido sorbico e la desolforazione e il tenore dei solfiti nel vino biologico deve essere di almeno 30-50 mg per litro inferiore al livello dell’equivalente vino convenzionale (a seconda del tenore di zucchero residuo).
Oltre a queste regole specifiche, si applicano anche le norme generali in materia di vinificazione stabilite dal regolamento sull’OCM nel settore vitivinicolo. In aggiunta a dette tali pratiche enologiche, il “vino biologico” deve, ovviamente, essere prodotto utilizzando uve biologiche quali definite nel reg. (CE) n. 834/2007.