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Rifiuti, Sistri e Bonifiche

Movimentazione aziendale e deposito dei rifiuti, semplificate le procedure 

13/02/2012 

Non è considerato trasporto, ai sensi del “codice ambientale”, il trasporto dei propri rifiuti da un fondo appartenente alla medesima azienda agricola, quando la distanza tra i fondi non sia superiore a dieci chilometri o verso il sito della cooperativa agricola di cui si è soci.

E’ quanto previsto dal decreto legge in materia di semplificazioni (articolo 28 del D.L. 9 febbraio 2012)  che risolve, seppure parzialmente, alcuni problemi legati al trasporto di rifiuti effettuato dagli imprenditori agricoli tra fondi spesso limitrofi, passando per la pubblica via.

La nuova disposizione consente, quindi, di movimentare per piccoli tratti i propri residui, senza dover adempiere agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme in materia di trasporto dei rifiuti, purché sia comprovato da elementi oggettivi e univoci che la distanza tra i fondi non sia superiore a dieci chilometri e che la movimentazione è finalizzata al raggiungimento della messa a dimora dei rifiuti verso il deposito temporaneo o della sede in cui la cooperativa agricola effettua il deposito dei rifiuti.

Il decreto legge integra anche la definizione di deposito temporaneo, prevedendo che si consideri tale, oltre al luogo di produzione dei rifiuti, anche il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.

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